Valido l’appello che richiama i motivi del primo grado
L’ente impositore può richiamare i motivi posti alla base dell’accertamento
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del DLgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito.
È quindi valido l’appello con cui il contribuente pur riportando nel ricorso di aver riproposto i motivi d’opposizione all’accertamento ha, altresì, evidenziato la correlazione degli stessi con i dati della contabilità, ritenuta ...
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