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Per la Cassazione B&B equiparabili alle strutture alberghiere

Sulle tariffe della tassa rifiuti i Comuni mantengono la discrezionalità nell’ambito della legge regionale

/ Mauro SEBASTIANELLI

Giovedì, 18 giugno 2020

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 5358/2020, ha affermato un importante principio in tema di tassa sui rifiuti (l’allora TARSU, poi TARI, poi TIA ed ora TASI): non può ritenersi viziato da illegittimità, e dunque non può essere disapplicato ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DLgs. n. 546/1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all’esercizio del Bed & Breakfast ad una struttura alberghiera.

In altre parole, i Comuni conservano piena discrezionalità nello stabilire le tariffe dei suddetti immobili poiché rientrante nei limiti della propria potestà impositiva, non espressamente vietata da alcuna norma statale. Sul punto, è da tempo sorto un problema, fonte

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