L’ammissione al concordato preventivo preclude la riparazione della bancarotta
La Cassazione, nella sentenza n. 11297/2020, ha sottolineato come il decreto di ammissione di una società al concordato preventivo sia equiparabile alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento che presuppone anch’esso l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società.
Di conseguenza, l’uscita non autorizzata di somme dalle disponibilità di una società ammessa al concordato preventivo è sostanzialmente assimilabile alle condotte che oggettivamente integrano la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare.
Rispetto a essa, la restituzione della somma distratta non realizza una forma di c.d. bancarotta “riparata”, poiché, per determinare l’insussistenza della materialità del reato, l’attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza.
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