Sospensione solo per la prima rata da mediazione
Se si conta la feriale potrà esserci una dilazione dei termini molto ampia
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 dello scorso 16 aprile, ha fornito alcuni chiarimenti sulla sospensione dei termini processuali disposta a fronte all’emergenza sanitaria in corso (si veda “Tutti i termini processuali sospesi dal 9 marzo all’11 maggio” del 17 aprile 2020).
Nella circolare particolare spazio è dedicato alla procedura di reclamo mediazione, i cui termini sono espressamente sospesi dall’art. 83 comma 2 del DL 18/2020.
In particolare, l’Agenzia ricorda che la sospensione straordinaria dal 9 marzo all’11 maggio riguarda sia il termine di 90 giorni per la conclusione della procedura di mediazione, sia il successivo termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, in caso di mancato perfezionamento dell’accordo.
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