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Nessuna ritenuta sui premi assegnati alle scuole pubbliche vincitrici di un concorso

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 aprile 2020

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Con la risposta interpello n. 114, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non trova applicazione la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 30 del DPR 600/73 ai premi assegnati a una scuola pubblica vincitrice di un “concorso”. 
Nel caso specifico, l’iniziativa, promossa da una società operante nel settore energetico, è rivolta esclusivamente alle scuole pubbliche (incluse le scuole paritarie, con esclusione delle scuole private) e i premi non sono assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle scuole.

La disciplina prevista dall’art. 30 del DPR 600/73 va coordinata con le disposizioni, a carattere non tributario, contenute nel DPR 430/2001. Data la natura dei soggetti destinatari, l’iniziativa non sarebbe classificabile tra i concorsi a premio in quanto, in base all’art. 6 comma 1 lett. e) del DPR 430/2001, da tale categoria sono escluse le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche. Di conseguenza, sui premi erogati alle scuole vincitrici non è applicabile la ritenuta sui premi e sulle vincite.

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