Nessuna ritenuta sui premi assegnati alle scuole pubbliche vincitrici di un concorso
Con la risposta interpello n. 114, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non trova applicazione la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 30 del DPR 600/73 ai premi assegnati a una scuola pubblica vincitrice di un “concorso”.
Nel caso specifico, l’iniziativa, promossa da una società operante nel settore energetico, è rivolta esclusivamente alle scuole pubbliche (incluse le scuole paritarie, con esclusione delle scuole private) e i premi non sono assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle scuole.
La disciplina prevista dall’art. 30 del DPR 600/73 va coordinata con le disposizioni, a carattere non tributario, contenute nel DPR 430/2001. Data la natura dei soggetti destinatari, l’iniziativa non sarebbe classificabile tra i concorsi a premio in quanto, in base all’art. 6 comma 1 lett. e) del DPR 430/2001, da tale categoria sono escluse le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche. Di conseguenza, sui premi erogati alle scuole vincitrici non è applicabile la ritenuta sui premi e sulle vincite.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41