Sismabonus ed ecobonus «combinati» sulle parti comuni
La detrazione compete solo se era presente un impianto di riscaldamento e se l’intervento non consiste in una nuova costruzione
Se gli interventi antisismici sono combinati a quelli di riqualificazione energetica, per la detrazione prevista dal comma 2-quater.1 dell’art. 14 del DL 63/2013, nell’immobile deve essere presente un impianto di riscaldamento e ciò vale anche per i fabbricati “collabenti”.
È uno dei chiarimenti contenuti nelle risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate nn. 138 e 139 pubblicate ieri, riguardanti gli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali che consentono di beneficiare dell’agevolazione fiscale dell’80% o dell’85%.
Il comma 2-quater.1 in argomento prevede una detrazione nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione ...
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