Irregolare fatturazione con sanzioni diversificate
Può esserci la sanzione fissa se le violazioni sono solo formali
L’art. 21 comma 2 del DPR 633/72 definisce, mediante elencazione, il contenuto essenziale della fattura, cartacea o elettronica. La finalità della norma è, da un lato, garantire la corretta identificazione delle operazioni e, dall’altro, consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Cassazione ha sottolineato che la compilazione di una fattura non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal menzionato art. 21 fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo relativo (Cass. nn. 21446/2014 e 211/2018) e alla detrazione dell’IVA (Cass. nn. 29290/2018 e 23384/2017).
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