Circuito di credito commerciale senza detrazione fiscale
Secondo l’Agenzia delle Entrate non consente la tracciabilità dei pagamenti e quindi di poter beneficiare dell’agevolazione
Un circuito di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del DLgs. 241/97 non consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di quegli oneri per i quali, dal 1° gennaio 2020, è obbligatoria la tracciabilità del pagamento.
Questa la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 180 di ieri, 11 giugno 2020.
Dal 1° gennaio 2020, si ricorda, l’art. 1 comma 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) dispone che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario ...
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