Nel fallimento variazione IVA anche senza insinuazione
È sufficiente la dimostrazione che, in caso di ammissione allo stato passivo, il credito non sarebbe stato comunque riscosso
L’art. 90, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112/Ce devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’IVA assolta, e relativa ad un credito non recuperabile, qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, nella causa C-146/19 di ieri, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte Suprema Slovena, riguardante il rifiuto di concedere al cedente/prestatore la rettifica ...
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