Il lockdown non esclude l’obbligo di adempiere
La Relazione della Cassazione evidenzia l’opportunità di rinegoziare il contratto
La normativa emergenziale non esclude automaticamente la responsabilità del debitore che non adempie a causa del rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, in quanto occorre dimostrare che l’evento ha compromesso l’adempimento e che l’obbligato si è comportato con un adeguato livello di diligenza.
Questa è una delle osservazioni formulate dall’Ufficio del massimario della Cassazione, nella relazione n. 56/2020 di commento alla normativa anti-coronavirus in ambito contrattuale e concorsuale.
Posto che la pandemia (e il conseguente shock economico) ha inciso sulla possibilità di adempiere i contratti, la Cassazione si è interrogata sull’adeguatezza dei rimedi previsti dal codice civile, da un lato, e dalle norme emergenziali e transitorie, dall’altro.
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