La somministrazione illecita di manodopera può diventare truffa aggravata
Per la fattispecie rileva il fine di eludere gli oneri contributivi
Di regola, l’esercizio di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale senza autorizzazione nonché l’utilizzazione di tale forma di somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati sono condotte che vengono sussunte nel delitto di intermediazione illecita di manodopera di cui all’art. 18 del DLgs. 276/2003. Peraltro, dopo la depenalizzazione intervenuta con il DLgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la prima delle due ipotesi sovra menzionate, ovvero l’illecito esercizio di somministrazione di manodopera, non è più prevista dalla legge come reato (Cass. 31 maggio 2019 n. 48015).
Tuttavia, una recente decisione della Cassazione (Cass. 12 agosto 2020 n. 23921) ...
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