L’indennità sostitutiva delle ferie non si perde in modo automatico
Il datore deve assicurarsi che il lavoratore sia posto in grado di fruire delle ferie invitandolo, se necessario formalmente, a farlo
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto è sempre dovuta al lavoratore, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 13613/2020, con la quale la Corte di Cassazione, riprendendo in gran parte consolidati principi comunitari, ha esaminato l’istituto delle ferie che, nel nostro ordinamento, è disciplinato dall’art. 10 del DLgs. 66/2003 e dall’art. 2109 c.c.
Di norma il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
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