Esenzione anche per la delibazione di sentenze ecclesiastiche
Le sentenze che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario sono esenti da ogni imposta e tassa
La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario va esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell’art. 19 della L. 74/87.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 199, pubblicata ieri, confermando il chiarimento già reso dalla ris. Agenzia Entrate 7 aprile 2005 n. 43.
Il tema oggetto di interpello era il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro, ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario. Il Ministero istante, infatti, dubitava che tali sentenze potessero godere dell’esenzione dall’imposta di registro e di bollo e da ogni altra tassa prevista dall’art. 19 della L. 74/87. Ma
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