Il trust estero non imputa redditi esenti al beneficiario residente
Risulta imponibile ogni reddito percepito da residenti in Italia e provenienti da trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata anche se opachi
I redditi prodotti da un trust non residente sono soggetti ad IRES, in base agli artt. 151-154 del TUIR, ma solo se prodotti nel territorio dello Stato.
Restano in ogni caso esclusi i redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Tale previsione è applicabile in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese in cui il trust è considerato residente, o, ai sensi dell’art. 169 del TUIR, se più favorevole al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali.
L’art. 23 del TUIR indica i redditi che si considerano prodotti sul territorio dello Stato.
La modifica apportata all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies del TUIR da parte del DL 124/2019 convertito, assoggetta ad imposta anche i redditi corrisposti a residenti italiani ...
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