Demolizione e successiva ricostruzione con incognita prima casa
Non sembra possibile applicare l’aliquota IVA del 4% diversamente dagli interventi di nuova costruzione
Le modifiche inserite all’interno del Testo unico dell’edilizia dal decreto “Semplificazioni” (DL 16 luglio 2020 n. 76, conv. L. 120/2020) ricomprendono tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001) anche la demolizione di un fabbricato seguita dalla successiva ricostruzione dello stesso con una diversa sagoma o un incremento di volumetria, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali.
L’estensione della nozione di ristrutturazione edilizia presenta interessanti riflessi ai fini IVA, qualora si consideri che per gli interventi così qualificabili è prevista l’aliquota IVA agevolata del 10%, se realizzati a seguito della stipula di contratti di appalto (n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata
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