I contributi oggetto di esonero non rilevano per la regolarità contributiva
Per le filiere agricole, pesca e acquacoltura si dovrà presentare l’istanza una volta rilasciato il modulo e definite le procedure
Con la pubblicazione del messaggio n. 4353, l’INPS ha fornito nuove indicazioni ai possibili beneficiari della misura agevolativa prevista dall’art. 222 comma 2 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”), con particolare riguardo alla verifica della regolarità contributiva per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020, riepilogando l’evoluzione normativa della misura.
Si ricorda, innanzitutto, che la citata disposizione (così come modificata dall’art. 58-quater del DL 104/2020) riconosce in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, ...