IMU da versare per l’alloggio del portiere
L’amministratore condominiale deve versare l’imposta relativa alle parti comuni dell’edificio
Il pagamento della seconda rata dell’IMU, dovuta per l’anno in corso e scadente oggi, deve essere effettuato anche dagli amministratori degli immobili in multiproprietà e delle parti comuni dell’edificio.
Più precisamente l’art. 1, comma 768 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha stabilito espressamente che per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà o proprietà turnaria), il versamento dell’imposta va effettuato dall’amministratore dei medesimi immobili. Tale amministratore, che naturalmente non riveste la qualità di soggetto passivo dell’IMU, dell’IMI (per la Provincia autonoma di Bolzano) o dell’IMIS (per la Provincia autonoma di Trento), è autorizzato per legge a prelevare
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