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IMPRESA

Liquidazione coatta solo nei casi previsti dalla legge

Illegittima la norma regionale che estende l’ambito soggettivo di applicazione della procedura

/ Antonio NICOTRA

Giovedì, 18 febbraio 2021

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 resa nota nella giornata di ieri, ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. l) della Cost., dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 47/2019, introduttivo dell’art. 6-bis della legge regionale 24/2013, che prevede l’assoggettabilità del consorzio per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (LCA).

A norma dell’art. 2 comma 1 del RD 267/42, la legge determina le imprese soggette a LCA, i casi per le quali la procedura può essere disposta e l’autorità competente.
Rispetto al fallimento, la LCA è una procedura speciale, la cui applicazione esige una previsione di legge, e tendenzialmente esclusiva, poiché le imprese

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