Liquidazione coatta solo nei casi previsti dalla legge
Illegittima la norma regionale che estende l’ambito soggettivo di applicazione della procedura
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 resa nota nella giornata di ieri, ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. l) della Cost., dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 47/2019, introduttivo dell’art. 6-bis della legge regionale 24/2013, che prevede l’assoggettabilità del consorzio per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (LCA).
A norma dell’art. 2 comma 1 del RD 267/42, la legge determina le imprese soggette a LCA, i casi per le quali la procedura può essere disposta e l’autorità competente.
Rispetto al fallimento, la LCA è una procedura speciale, la cui applicazione esige una previsione di legge, e tendenzialmente esclusiva, poiché le imprese
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