ACCEDI
Giovedì, 26 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Rilevano per l’obbligo formativo i crediti maturati nel primo anno di iscrizione

Possono essere computati anche i crediti formativi conseguiti dal commercialista iscritto all’Albo durante il periodo di esenzione dall’obbligo formativo

/ REDAZIONE

Giovedì, 4 marzo 2021

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con l’informativa del 2 marzo 2021 n. 24, diffusa ieri, il CNDCEC ha reso noto di aver deliberato, nella seduta dell’11 febbraio 2021, che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, possono essere computati i crediti formativi conseguiti dal professionista iscritto all’Albo durante:
- il periodo di esenzione dall’obbligo formativo;
- il primo anno di iscrizione.

Con specifico riguardo all’esenzione dall’obbligo formativo, pare opportuno ricordare che:
- nella seduta del 12 giugno 2019 il CNDCEC aveva approvato un nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, in vigore dal 16 agosto 2019;
- rispetto alla versione entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (si veda “Regole specifiche per le SAF nel nuovo regolamento della ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU