Transazione previdenziale più favorevole per il debitore
Restano incerti i limiti di estensione del cram down
L’art. 182-ter del RD 267/42 (L. fall.) consente al debitore, con il piano di concordato preventivo o nell’ambito delle trattative per la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di proporre il pagamento parziale o anche dilazionato, tra gli altri, delle passività per contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare, nel concordato preventivo, la “falcidia” è consentita se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni su cui insiste la prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente (art. 67 comma 3 L. fall.). Analogo trattamento è consentito negli ...
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