Deroga alla destinazione d’uso per sedi e locali delle attività istituzionali degli ETS
Sono esclusi dalla previsione agevolativa i locali destinati ad attività a carattere produttivo
L’art. 71 comma 1 del Codice del Terzo settore stabilisce che le sedi degli enti del Terzo settore (ETS) e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. La disposizione ripropone l’abrogato art. 32 comma 4 della L. 383/2000, relativo alle associazioni di promozione sociale, la cui portata viene di fatto estesa sotto il profilo soggettivo a tutti di enti del Terzo settore.
La norma è stata oggetto di esame nella sentenza 1° marzo 2021 n. 1737, con la quale il Consiglio di Stato ne ha definito la natura e il perimetro applicativo.
Nel caso affrontato dal giudice amministrativo si discuteva sull’ammissibilità ...
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