Limiti di impignorabilità anche per il sequestro penale
Somme già percepite a titolo di credito pensionistico pignorabili col limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta
È stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico – o a esso assimilato –, e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell’art. 545 comma 8 c.p.c., con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (Cass. n. 13130/2020).
Si tratta, dunque, dell’estensione al sequestro penale di principi propri della procedura civile con particolare riguardo alla disciplina dei crediti impignorabili.
Ciò in quanto l’art. 545 c.p.c., benché faccia riferimento al solo pignoramento, ...
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