È giusto sanzionare chi versa troppo?
Gentile Redazione,
leggo l’interessante commento di Alfio Cissello di ieri (“Per l’IVA addebitata in eccesso ravvedimento complicato”), che correttamente illustra le gravi conseguenze cui incorre chi per errore addebita IVA in eccesso o applica l’imposta ove non dovuta (operazioni non imponibili o esenti).
Nonostante le buone intenzioni del legislatore, la Suprema Corte ha “ingarbugliato” la situazione al punto da non renderla affatto chiara e anzi immaginando in talune circostanze pur prive di frode che la sanzione possa raggiungere dal 90 al 180% dell’imposta erroneamente applicata.
Ho l’impressione che la Cassazione – ma anche l’Agenzia – non tengano conto di tre aspetti fondamentali:
- siamo abituati a denominare i soggetti passivi IVA come “contribuenti”, ma dovremmo correttamente appellarli “agenti della riscossione”, giacché il vero contribuente IVA resta sempre il consumatore finale. Un po’ di comprensione per questi soggetti sarebbe anche dovuta, considerando che svolgono questo importante compito assegnato loro dallo Stato a titolo gratuito garantendo un gettito enorme, quando avrebbero buon diritto a pretendere una commissione. Tanto più che, a differenza di quanto capita all’agente della riscossione vero e proprio, a loro si applica rigidamente il principio del “non riscosso come riscosso”, tutelato persino penalmente;
- l’art. 6 comma 5-bis della L. 472/97 fissa il principio che le sanzioni non sono applicabili laddove il fatto non pregiudichi l’azione di controllo e non incida sulla determinazione dell’imposta. Ora, è ben vero che applicare l’IVA in più incide sulla determinazione dell’imposta, ma lo fa a favore dell’Erario. C’è da chiedersi con quale ragionevolezza si pretende di applicare una sanzione, quale che sia, per aver pagato di più del dovuto, al di fuori di un’ipotesi di frode;
- quand’anche “formalmente” non si applicasse l’esonero appena illustrato, ci chiediamo quale spazio trovi nella carta costituzionale l’applicazione di quel regime sanzionatorio.
A mio modesto parere, sarebbe importante nell’ambito della riforma del contenzioso tributario stabilire che nel collegio giudicante della Corte di Cassazione – sezione tributaria – trovino spazio membri non togati appartenenti all’area economica.
Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41