Indennizzo ripartito in parti uguali agli eredi beneficiari della polizza vita
Designazione generica degli «eredi» da riferire a chi rivestiva tale qualità alla morte del contraente in forza del titolo dell’astratta delazione ereditaria
L’indicazione, in un contratto di assicurazione sulla vita, degli eredi quali beneficiari realizza un trasferimento “post mortem” della ricchezza del contraente senza che le somme erogate dalla compagnia siano soggette a imposta di successione, ex art. 12 del DLgs. 346/90.
La questione relativa a chi siano, in concreto, i soggetti genericamente individuati come “eredi” nella polizza e alle quote di indennizzo loro spettanti è stata, fino al recente intervento delle Sezioni Unite, dibattuta.
Posto che il contratto di assicurazione sulla vita è una vicenda inter vivos, ma presenta affinità con le attribuzioni mortis causa (si pensi alla revocabilità del beneficio fino alla morte del contraente e all’effetto di passaggio generazionale dell’operazione), ci
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