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Domenica, 29 giugno 2025

IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Indennizzo ripartito in parti uguali agli eredi beneficiari della polizza vita

Designazione generica degli «eredi» da riferire a chi rivestiva tale qualità alla morte del contraente in forza del titolo dell’astratta delazione ereditaria

/ Cecilia PASQUALE

Venerdì, 7 maggio 2021

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L’indicazione, in un contratto di assicurazione sulla vita, degli eredi quali beneficiari realizza un trasferimento “post mortem” della ricchezza del contraente senza che le somme erogate dalla compagnia siano soggette a imposta di successione, ex art. 12 del DLgs. 346/90.

La questione relativa a chi siano, in concreto, i soggetti genericamente individuati come “eredi” nella polizza e alle quote di indennizzo loro spettanti è stata, fino al recente intervento delle Sezioni Unite, dibattuta.
Posto che il contratto di assicurazione sulla vita è una vicenda inter vivos, ma presenta affinità con le attribuzioni mortis causa (si pensi alla revocabilità del beneficio fino alla morte del contraente e all’effetto di passaggio generazionale dell’operazione), ci

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