L’udienza dopo il processo interrotto va comunicata dalla segreteria
La riassunzione avviene con istanza di trattazione al presidente della sezione
Spetta alla segreteria della commissione tributaria e non alle parti comunicare l’ordinanza con la quale è stata fissata l’udienza per la prosecuzione del processo interrotto.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 11661 del 4 maggio 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La Provinciale aveva accolto il ricorso di una società contro la cartella di pagamento con la quale, in relazione a un anno d’imposta, il Fisco aveva recuperato a tassazione un credito IVA ritenuto inesistente.
In pendenza del giudizio di appello si verificava l’interruzione del giudizio per la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
L’Agenzia delle Entrate presentava istanza di riassunzione del processo interrotto: non avendo ricevuto nessuna ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41