Senza «indicatori» del dolo, sindaci non responsabili per bancarotta
Non basta la posizione di garanzia per concorrere con gli amministratori
Per affermare la responsabilità dei componenti del collegio sindacale per un reato di bancarotta fraudolenta va chiarito adeguatamente se, qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti di controllo, la condotta distrattiva si sarebbe comunque verificata oppure no.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20867 depositata ieri, ribadisce quell’orientamento di garanzia secondo il quale la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41