Insolvenza per crediti in sofferenza distinta dall’insolvenza ai fini del fallimento
La segnalazione alla Centrale Rischi non è collegata alle procedure concorsuali
La Cassazione n. 23453/2020 ha rimarcato che la nozione di “sofferenza” del credito, rilevante ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, è diversa da quella d’insolvenza di cui all’art. 5 del RD 267/42 ai fini della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 28635/2020).
La funzione della segnalazione, infatti, non è collegata alle procedure concorsuali, ma alla gestione e all’analisi del rischio di credito.
Nel caso di specie, i fideiussori di una società correntista proponevano ricorso, ex art. 700 c.p.c., ai fini della revoca della segnalazione a sofferenza – per assenza dei relativi presupposti – della posizione debitoria della società, trasmessa dalla banca alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
In punto di fatto si
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