Equità e ragionevolezza da ripristinare su partecipazioni ereditate in esenzione e cedute
L’attuale assetto consente di ereditare e, decorsi cinque anni, realizzare patrimoni societari anche ingenti in totale esenzione da indirette e dirette
Immaginiamo una persona fisica che, nel corso della sua vita, crea e sviluppa un importante e ramificato gruppo societario, con interessi nell’industria, nell’immobiliare e anche nella finanza, controllato per il tramite della “sua” società holding.
Al momento del suo decesso, il patrimonio netto contabile della società holding è pari a 100 milioni di euro, ma il valore del suo patrimonio effettivo, per effetto di avviamenti aziendali e altri plusvalori latenti nelle sottostanti partecipate, arriva a 400 milioni di euro.
I tre figli, che ereditano la partecipazione nella società holding in comunione ereditaria, si impegnano in sede di successione a non cedere la partecipazione posseduta in comunione per almeno cinque anni e, in virtù di questo impegno (che, ben inteso, deve poi essere concretamente onorato), ottengono del tutto legittimamente, ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, l’esenzione dall’imposta sulle successioni, che sarebbe stata altrimenti dovuta per 3,88 milioni di euro, ossia per un importo pari all’aliquota del 4% applicata sui 100 milioni di euro di patrimonio netto contabile della società partecipata (perché l’imposta di successione, sulle partecipazioni, non si applica sul valore effettivo della società partecipata, bensì “solo” sul suo valore contabile) al netto della franchigia di un milione di euro spettante a ciascuno dei tre eredi discendenti in linea retta.
Immaginiamo ora che, trascorsi i cinque anni, i tre figli vendano a un fondo di investimento o a un altro gruppo imprenditoriale l’intera partecipazione ereditata al corrispettivo di 400 milioni di euro.
Così procedendo, i tre figli, dopo aver del tutto legittimamente beneficiato dell’esenzione integrale dall’imposta sulle successioni, si portano a casa del tutto legittimamente anche l’integrale detassazione ai fini delle imposte sui redditi del corrispettivo di realizzo della partecipazione, perché il combinato disposto dell’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 e dell’art. 68 comma 6 secondo periodo del TUIR, tenuto conto dei chiarimenti interpretativi di prassi ufficiale dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 17 maggio 2000 n. 98, risposta 5.1.3; circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008 n. 12, risposte 3.1 e 3.2) consentono di considerare quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ceduta il valore del patrimonio netto effettivo della società partecipata alla data di apertura della successione (400 milioni di euro), con conseguente realizzo di una plusvalenza imponibile pari a zero (= 400 milioni di euro di corrispettivo – 400 milioni di euro di costo fiscalmente riconosciuto).
Ribadito che quanto precede è nulla più che il frutto dell’applicazione di quanto prevede la legge e di come la interpreta anche la stessa Agenzia delle Entrate, tale per cui è pacificamente lecito il passaggio mortis causa della partecipazione e il suo successivo realizzo in un quadro completamente tax free per i tre figli, appare altrettanto lecito chiedersi se è davvero equo, o anche solo ragionevole, mantenere, in chiave prospettica, un siffatto assetto di norme e relative interpretazioni applicative, oppure se è il caso di valutare qualche intervento finalizzato a ripristinare quelle condizioni di equità, o quanto meno di ragionevolezza, che si dovesse riconoscere essersi perdute nel corso degli anni.
In particolare, già soltanto prevedere che, nel caso di partecipazioni non soggette a imposta di successione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, il costo fiscalmente riconosciuto, ai fini del calcolo del reddito diverso ex art. 67 comma 1 lett. c) o c-bis) del TUIR, è da assumersi in misura pari al costo che risultava fiscalmente riconosciuto in capo al de cuius, anziché in misura pari al valore normale della partecipazione alla data della successione, aiuterebbe di molto a comprimere l’assurdo di un sistema fiscale che, attualmente, non solo consente di “affrancare” interi patrimoni societari ai fini delle imposte sul reddito (quale non proprio trascurabile cadeau aggiuntivo al vantaggio di non scontare su di essi alcuna imposta di successione in occasione del loro trasferimento mortis causa), ma addirittura, contrariamente, peraltro, allo ratio di norme che intendano favorire il passaggio generazionale delle imprese, rende più favorevole attendere il decesso del titolare delle partecipazioni, piuttosto che la loro donazione in vita alla nuova generazione, perché la donazione in esenzione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 già ora non determina l’assurdo effetto “collaterale” di affrancamento ai fini delle imposte sui redditi in caso del successivo realizzo da parte dei donatari.
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