Nella quantificazione del debito da ristrutturare, va considerato il capitale residuo
«Colpa grave» non ancorata a una valutazione atomistica riferita al singolo debito
La sentenza n. 142/2026, con la quale il Tribunale di Torino, il 13 aprile, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un consumatore sovraindebitato ai sensi degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII) si distingue, ad avviso di chi scrive, nel panorama giurisprudenziale in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo CCII, restituendo agli operatori del settore alcuni validi spunti di riflessione.
La sentenza in commento si è, nello specifico, soffermata sulla disamina di tre questioni e profili di indubbio rilievo nell’ambito delle procedure concorsuali minori, ossia: l’individuazione del criterio per la quantificazione del debito oggetto di ristrutturazione nel contesto della proposta; il profilo della valutazione della “colpa grave” nella determinazione dello stato di sovraindebitamento del consumatore ricorrente; la questione relativa alla valutazione della convenienza della proposta, allorché un creditore, opponente, non avesse adeguatamente valutato il merito creditizio del consumatore sovraindebitato.
Con riferimento alla prima questione, il Tribunale di Torino, nonostante la contestazione sollevata dal creditore, ha ritenuto corretto il criterio indicato dall’OCC, il quale ha considerato, nella quantificazione del credito o, più precisamente, del debito da ristrutturare, il solo capitale residuo risultante dal piano di ammortamento contrattuale, aggiornato alla data di riferimento, escludendo gli interessi futuri non ancora maturati.
In tal modo, il Tribunale di Torino ha, peraltro, ritenuto tale criterio conforme a un proprio orientamento già in precedenza espresso, orientamento secondo cui, nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non possono essere computati, nell’ambito del passivo concorsuale, gli interessi futuri: occorre, al contrario, far solo riferimento al capitale residuo e, qualora i creditori pretendano l’inclusione di tali poste, la contestazione deve essere ritenuta infondata.
In secondo luogo, sotto il profilo della valutazione della colpa grave, il Tribunale ha osservato come la valutazione della condotta del debitore, dato il disposto di cui all’art. 69 comma 1 del CCII, lungi dall’essere “atomistica” e, dunque, “riferita al singolo debito”, debba, al contrario, essere compiuta “nel tipico dinamismo del fenomeno del sovraindebitamento, spesso causato dalla stratificazione di eventi personali e familiari che, sommatisi nel tempo, conducono al c.d. punto di non ritorno” e, di conseguenza, debba tener conto “del contesto complessivo di vita del debitore”.
Nel caso posto all’attenzione del giudicante e in applicazione dell’appena esposto principio generale, si è ritenuto che le circostanze personali e familiari del consumatore, caratterizzate da una prolungata situazione di fragilità economica e familiare e da un sempre crescente ricorso al credito per far fronte a esigenze di vita e legate al proprio sostentamento (e non, dunque, finalisticamente orientato a una mera dissipazione voluttuaria del proprio patrimonio), non potessero integrare una condotta connotata da colpa grave, come tale ostativa, dunque, ex art. 69 comma 1 del CCII, all’ammissione alla procedura concorsuale de qua.
Infine, quanto alla convenienza della proposta, in applicazione dell’art. 69 comma 2 del CCII, il Tribunale di Torino ha comminato la sanzione di natura “processuale” prevista dalla richiamata norma al creditore che, pur disponendo dell’accesso alle banche dati creditizie e, in linea ancor più generale, di strumenti tecnici superiori a quelli in possesso del consumatore, avrebbe, comunque, concesso o rifinanziato il credito, in presenza di una rata manifestamente non sostenibile rispetto al reddito disponibile.
In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che il creditore opponente non potesse contestare la convenienza della proposta ai sensi dell’art. 69 comma 2 del CCII, avendo violato “gli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio di cui agli artt. 124 bis e 125 TUB”. Ciò consente, attraverso una lettura a contrario, di delineare il perimetro interpretativo degli artt. 124-bis e 125 del TUB: nello specifico, si può affermare che possono dirsi rispettati gli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio allorché il creditore, da un lato, verifichi l’effettiva sostenibilità della rata attraverso l’accesso e la conseguente consultazione delle banche dati creditizie e, dall’altro, non conceda o, comunque, non rifinanzi il credito quando la rata si manifesti palesemente non sostenibile rispetto al reddito disponibile del consumatore richiedente.
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