Con partecipate pubbliche in perdita, P.A. senza obbligo di accantonamento
IL DL 77/2021 ha anche disposto una deroga al c.d. divieto di «soccorso finanziario»
Le pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 non sono obbligate a effettuare l’accantonamento qualora l’entità in cui possiedono una partecipazione verta in una situazione di perdita.
Tale intervento normativo è stato introdotto con il DL 77/2021, che consente di escludere l’anno 2020 dall’applicazione dell’art. 21 del DLgs. 175/2016. Detta normativa, infatti, prevede l’obbligo dell’amministrazione comunale di effettuare un accantonamento nell’anno successivo in apposito fondo vincolato per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato della partecipata in perdita.
Il DL 77/2021 ha disposto, inoltre, che non si computi l’esercizio 2020 nel calcolo del triennio ai fini del divieto di soccorso finanziario disciplinato ...