Scommetteremo mai sul futuro puntando sulle nuove leve?
Spettabile Redazione,
è da anni ormai che nell’ambito professionale si parla di specializzazioni.
Esigenza che nasce certamente da un ventaglio molto ampio di competenze richieste dal mercato al dottore commercialista, che talvolta fatica a trovare una rapida, corretta, completa e professionale risposta alle problematiche dell’imprenditore, come del cliente di tutti i giorni persona fisica.
Siamo oramai chiamati dai clienti a essere “esperti” in ambito legale, finanziario, giuslavoristico, previdenziale, informatico, edilizio oltre che degli ambiti propri della professione.
È quindi chiaro a tutti che una richiesta di competenze così vasta non può trovare una risposta professionale e completa da parte di un solo professionista, poiché – è inutile nascondercelo – non possiamo essere onniscienti.
A tal proposito, ci viene chiesto di assolvere a specifici corsi di formazione nelle varie aree di interesse, a proprio piacimento, e c’è posto per tutti!
Tuttavia, non mi è chiaro come si possa continuare a considerare “più esperto” un professionista in base all’anzianità di iscrizione all’albo.
Mi riferisco, in questo caso, al recentissimo schema di DL che oramai circola sulle nostre scrivanie da qualche giorno in tema di composizione negoziata della crisi.
Trovo davvero difficile pensare che un collega che abbia un’anzianità di iscrizione all’Ordine superiore ai cinque anni e che magari da sempre si è occupato soltanto di ambiti diversi da quello della crisi di impresa, sia da considerarsi più “professionista esperto” rispetto a un giovane iscritto da meno anni che dai tempi del praticantato affronta solo ed esclusivamente tale materia in studio e – perché no? – ha già ricevuto incarichi personali da parte del Tribunale del circondario come custode e delegato alla vendita in procedure esecutive e come curatore fallimentare.
Sono sincero, voglio mettermi d’impegno e capire la ratio di questa scelta, ma fatico a comprendere.
Non mi resta che confidare in quanto previsto dall’art. 3, comma 4 dello schema di DL in commento: “l’iscrizione all’elenco [...] è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia” o nella sapienza della Commissione che esaminerà i curricula, posto che comunque il curriculum del più “anziano” avrà la possibilità di essere letto, mentre quello del più giovane non sarà neppure presentato.
Inoltre, non mi è chiaro come un singolo percorso di formazione (previsto dalla Relazione illustrativa, che penso dovrà essere anche breve vista l’imminente partenza dell’istituto – cioè il prossimo 15 novembre) possa avvantaggiare quel collega più “anziano” che si affaccia alla materia per la prima volta.
Ancora una volta, mi pare un passo indietro, più che un passo in avanti.
Quando si inizierà a puntare sui giovani dando loro anche solo la possibilità di dimostrare di aver maturato esperienza e competenza?
Quando si inizierà a scommettere sul futuro?
Marco Bolognesi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
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