Acquisto di proprie azioni con autorizzazione dei soci
In caso contrario, un orientamento giurisprudenziale parla di mera inefficacia dell’acquisto
Fino alle modifiche apportate dall’art. 1 comma 4 del DLgs. 142/2008, l’attività di assistenza finanziaria funzionale all’acquisto delle azioni proprie, ex art. 2358 c.c., era sempre e comunque contraria alla legge. Oggi, invece, è illegittima solo qualora non vengano rispettate le condizioni previste, a partire dalla preventiva autorizzazione dell’assemblea straordinaria.
Secondo la prevalente giurisprudenza, la conseguenza giuridica della violazione di tale disciplina sarebbe la nullità dell’operazione unitariamente considerata, ovvero, sia del contratto di finanziamento che degli acquisti o sottoscrizioni delle azioni (così, tra le altre, Trib. Padova 16 luglio 2020, Trib. Treviso 4 maggio 2020 e Trib. Venezia 29 aprile 2016, con particolare riguardo alle c.d.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41