Residenza fiscale determinata in via «unitaria» per le società e gli enti
Non esiste nella normativa italiana un principio di split year a cui ricorrere in caso di trasferimento
La circolare Assonime n. 24 del 4 agosto 2021, che ha commentato la disciplina fiscale dei trasferimenti di sede inbound e outbound, è tornata ad analizzare la tematica del rapporto tra tale disciplina e i principi dell’ordinamento fiscale nazionale che regolano la residenza fiscale delle società e degli enti.
Come per le persone fisiche, anche per le società l’art. 73 comma 3 del TUIR subordina l’attribuzione della residenza italiana alla sussistenza di uno dei criteri di collegamento con l’Italia (sede legale, sede dell’amministrazione od oggetto sociale) per la maggior parte del periodo d’imposta, non prevedendo quindi il criterio dello split year; né questo criterio viene contemplato, per le persone giuridiche, dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni
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