Obbligo di sicurezza esteso anche in caso di somministrazione irregolare
In tale ipotesi si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione
Con la sentenza n. 24408, depositata ieri, la Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di somministrazione irregolare, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, previsto in primis dall’art. 2087 c.c., trova applicazione nei confronti dell’impresa utilizzatrice.
Il caso di specie riguarda la morte di un lavoratore avvenuta nel corso di un attentato terroristico in Algeria. Il lavoratore, per il tramite di una società di recruiting, prestava la propria attività presso una società operante nel settore energetico, impegnata in un sito estrattivo gestito da una joint venture.
Dopo aver ottenuto in primo grado il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato fra il lavoratore e la società utilizzatrice, e di condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni
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