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La presunzione di cessione non opera per la merce iscritta nel registro rifiuti

L’avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del DLgs. 5 febbraio 1997 n. 22

/ Francesco BRANDI

Mercoledì, 29 settembre 2021

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L’accertamento del maggior reddito d’impresa non può basarsi sulla presunzione di cessione di rimanenze non rinvenute quando il formulario dei rifiuti ne prova la distruzione.
È quanto affermato dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 26223 depositata ieri, 28 settembre 2021, ha accolto il ricorso di una società nei confronti di un avviso di accertamento con cui erano stati ricostruiti i ricavi di vendita in base alla percentuale di ricarico applicata sul costo del venduto.

Secondo la società, dal computo delle rimanenze andavano sottratti i pezzi di ricambio avviati alla distruzione come risultava dai formulari di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del DLgs. 22/1997 e loro annotazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti. La C.T. Reg. avrebbe omesso di

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