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IL CASO DEL GIORNO

La comproprietà con terzi mina il diritto di abitazione del coniuge superstite

/ Cecilia PASQUALE

Sabato, 13 novembre 2021

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La spettanza del diritto di abitazione sulla casa familiare e uso dei mobili, riservato al coniuge superstite ex art. 540 comma 2 c.c. in caso di morte dell’altro coniuge, è dubbia nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà esclusiva del defunto o condivisa con l’altro coniuge.

L’art. 540 comma 2 c.c., primo periodo, prevede che, in caso di morte di uno dei due coniugi, al coniuge superstite “sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
A partire dalla formulazione della norma, che riserva tale diritto al coniuge se la casa e i mobili sono “di proprietà del defunto o comuni”, ci si è chiesti se il diritto di abitazione sorga anche ...

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