Bancarotta semplice per il perito che sopravvaluta per colpa i beni della società
La Cassazione, nella sentenza n. 680/2022, ha precisato che risponde del reato di bancarotta semplice (ex artt. 217 comma 1 n. 3 e 224 del RD 267/1942) il perito che, sopravvalutando per colpa i beni di una società, senza aggravarne il dissesto, ne ritardi la declaratoria di fallimento.
Dovrebbe, invece, collocarsi nell’alveo della ben più grave ipotesi di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942 (che punisce il cagionamento del dissesto per il tramite di operazioni dolose) la medesima condotta che, supportata da un dolo quanto meno eventuale, aggravi il dissesto della società.
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