Imposta di bollo in modo virtuale senza limite quantitativo
L’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, a norma dell’art. 15 del DPR 642/72, può essere chiesta a prescindere dall’importo dichiarato in fattura. Sono, infatti, state superate, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2015, le indicazioni della precedente C.M. n. 49/1987, in base alla quale l’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale poteva essere concessa “per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui”: oggi, non assume più rilevanza l’importo del tributo da versare, né, di per sé, l’ammontare del fatturato del soggetto che emette i documenti. Lo chiarisce l’Amministrazione finanziaria, rispondendo all’interrogazione parlamentare n. 5-07331.
Nell’interrogazione veniva rilevato che, per effetto dell’emergenza epidemiologica, molti professionisti sanitari hanno cominciato a fornire prestazioni da remoto, con la conseguenza che procedono all’invio delle fatture (esenti da IVA a norma dell’art. 10 del DPR 633/72) ai propri clienti anche per via telematica, risultando impossibilitati ad apporre il contrassegno telematico attestante il pagamento dell’imposta di bollo su tali documenti.
Pertanto, domandavano di rimuovere i limiti quantitativi all’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo virtuale.
Nel rispondere, l’Amministrazione finanziaria ricorda, dapprima, che, per le fatture emesse dai professionisti del settore sanitario in modalità cartacea e inviate tramite strumenti elettronici, a norma dell’art. 15 del DPR 642/72, è possibile assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, richiedendo la specifica autorizzazione all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate. Nel rilasciare dell’autorizzazione, l’Ufficio “valuta la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, unitamente all’entità del tributo e alla quantità degli atti e documenti da assoggettare all’imposta, allo scopo di valutare l’utilità per il contribuente all’utilizzo della modalità di assolvimento virtuale e l’adeguatezza delle garanzie per l’Amministrazione finanziaria”.
Tuttavia, non operano più i limiti quantitativi a suo tempo posti dalla circolare n. 49/1987, che sono stati superati dalla circ. n. 16/2015, la quale ha chiarito che, ai fini dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale, non assume più rilevanza l’importo del bollo da versare, né, di per sé, l’ammontare del fatturato del soggetto che emette i documenti.
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