Giudici altalenanti sugli effetti della mancata attestazione di conformità dei PDF
La tesi più aderente al dato normativo è la radicale inammissibilità, ma non è priva di censure
L’art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92, in vigore dal 13 giugno 2025 e dopo le modifiche del DLgs. 81/2025, stabilisce: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
In relazione a ciò, è possibile effettuare le seguenti considerazioni:
- l’attestazione di conformità dei documenti caricati sul SIGIT in PDF dopo la scannerizzazione riguarda il documento cartaceo detenuto dal difensore o dal funzionario e, ad esempio, ...
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