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Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

La busta di notifica dell’atto impugnato va sempre conservata

/ Alice BOANO

Sabato, 5 luglio 2025

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Grazie al principio di scissione del perfezionamento della notifica, per l’ente impositore o per il soggetto deputato alla riscossione la notifica si perfeziona o con la consegna dell’atto all’agente notificatore oppure con la data di spedizione, mentre per il contribuente, generalizzando, quando l’atto è ricevuto.

Sussistono orientamenti contrastanti sull’individuazione della data dalla quale decorrono i sessanta giorni entro cui il contribuente deve notificare il ricorso.
Non ci sono dubbi circa il fatto che decorra dalla data di ricezione dell’atto, ma la giurisprudenza è chiamata a dettare i criteri attraverso i quali viene individuata tale data.

A livello generale è possibile affermare che la prova della notifica è rappresentata dalla relata di notifica (art. 148 c.p.c.) o dall’avviso di ricevimento (art. 4 comma 3 della L. 890/82) per le spedizioni postali.

Pregressa giurisprudenza rileva che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e non all’effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva. Di conseguenza, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante (Cass. 2 febbraio 2021 n. 2228).

La giurisprudenza nella maggior parte dei casi ha letto queste regole in senso restrittivo, non ritenendo ammissibile altra documentazione equipollente.
In più occasioni non sono stati ritenuti decisivi né la data di notifica presente sull’estratto di ruolo (C.T. Prov. Milano 17 luglio 2017 n. 4827/15/17) rilasciato dal funzionario dell’Agente della Riscossione su richiesta del contribuente, né tantomeno la videata del sito delle Poste (Cass. 23 febbraio 2021 n. 4742).

Non si tratta di un orientamento granitico. Si è altresì affermato che la mancanza della sottoscrizione dell’addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. La presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell’addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell’attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione (Cass. 3 dicembre 2024 n. 30945).

Una parte della giurisprudenza ritiene possibile fare riferimento al timbro postale apposto sulla busta che contiene l’atto impositivo (recentemente, Cass. 19 maggio 2025 n. 13348), mentre la videata scaricabile dal sito delle Poste è elemento che, “quando si accompagna all’assenza di tale timbro, rafforza l’irrilevanza probatoria della data di spedizione apposta a penna sulla cartolina dell’avviso di ricevimento” (Cass. 23 febbraio 2021 n. 4742).

La videata delle Poste ha valore indicativo

Sul versante probatorio, è bene ricordare che grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso. È quindi onere di quest’ultimo costituirsi in giudizio e depositare gli atti, in originale o fotocopia, in modo da consentire al giudice la verifica della tempestività del ricorso la cui insussistenza può condurre alla declaratoria d’ufficio d’inammissibilità.

Questa regola ha un’eccezione. In caso di notifica nulla, è l’Amministrazione finanziaria a essere tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto (Cass. 19 maggio 2025 n. 13348).

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