Preclusa ogni offerta migliorativa se l’aggiudicazione è definitiva
L’esito dell’esperimento di vendita va comunicato anche se negativo
Nell’ambito della liquidazione giudiziale, le modalità di vendita dei beni acquisiti all’attivo della procedura sono disciplinate dall’art. 216 del DLgs. 14/2019, modificato dal DLgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter) solo per quanto concerne la previsione di cui al comma 2 terzo periodo.
In particolare, per la vendita dei beni immobili è richiesto al curatore di porre in essere, nel primo anno, un solo esperimento di vendita e due per gli anni successivi; diversamente, la formulazione previgente prevedeva la necessità di esperire tre tentativi di vendita all’anno.
In questo modo, la modifica cerca di razionalizzare le procedure di vendita dei beni immobili, coerentemente con le difficoltà di attuare un numero significativo di vendite nell’anno e, al contempo, per consentire
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