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LAVORO & PREVIDENZA

Impugnabile il verbale unico da cui deriva la pretesa contributiva

I giudici di legittimità riconoscono un interesse ad agire, attesa l’immediata lesività per i profili previdenziali

/ Mario PAGANO

Mercoledì, 15 ottobre 2025

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Anche il verbale unico di accertamento e notificazione adottato dall’ispettore del lavoro può essere oggetto di diretta impugnativa per quanto concerne i profili previdenziali derivanti dallo stesso. Lo ha chiarito la Cassazione, che, con l’ordinanza n. 27132/2025, ha confermato la sussistenza dell’interesse ad agire di parte ricorrente, ritenendo, quindi, legittima l’azione giudiziaria per accertamento negativo.
La pronuncia in questione risulta interessante perché la Suprema Corte amplia il proprio ragionamento, solo apparentemente sovvertendo pregressi orientamenti, che hanno sempre escluso l’autonoma impugnabilità di detto provvedimento.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 124/2004, alla contestazione delle violazioni amministrative in materia di lavoro si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Lo stesso, di norma, tra le altre cose, deve contenere: gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma pari al minimo edittale ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione; la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida non ottemperata, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81.

Il verbale unico è stato sempre ritenuto non suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale. Tale affermazione della giurisprudenza si fonda sulla circostanza per cui il verbale è un atto prodromico ed endoprocedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l’amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l’ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l’interesse del privato a rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Tale principio viene confermato dalla Cassazione con l’ordinanza in commento, che richiama l’indicato consolidato orientamento, il quale, tuttavia, si riferisce a una tipologia di interesse ad agire differente, perché relativa agli aspetti sanzionatori amministrativi. Nel caso preso in esame, invece, la questione attiene alla sussistenza o insussistenza del rapporto previdenziale e del correlato obbligo contributivo, rispetto al quale il giudice adito, in accertamento negativo, valuta non l’atto amministrativo, ma il rapporto lavorativo e contributivo.

Non è raro, infatti, che l’accertamento svolto dal personale ispettivo, oltre ad avere diretti riflessi sanzionatori, risulti fondante anche di pretese contributive. Si pensi all’ipotesi in cui venga accertato lo svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore rispetto a quelle registrate sul Libro unico del lavoro. In questo caso l’accertamento nel suo complesso, cristallizzato nel verbale unico adottato dall’ispettore, non comporterà solo l’applicazione della sanzione amministrativa per omesse registrazioni sul Libro unico, per le ore effettivamente svolte, ma costituirà presupposto anche per il successivo recupero contributivo, derivante dalle prestazioni lavorative celate dal datore di lavoro.
Allo stesso modo può dirsi per l’accertamento del lavoro nero, sanzionato con la maxisanzione di cui all’art. 3 comma 3 del DL 12/2002.
È evidente che la verifica ispettiva, che ha come presupposto il riscontro di un rapporto di lavoro sommerso, non determina solo sanzioni amministrative, ma anche omissioni contributive.

Inoltre, secondo la Cassazione, ai fini della sussistenza di un concreto interesse ad agire di parte ricorrente, non è necessario che a seguito di un verbale unico venga successivamente notificata dall’INPS una verbalizzazione che, nel recepimento delle conclusioni dell’Ispettorato, quantifichi il dovuto in termini di contribuzione. Del resto, evidenzia la Corte, l’accertamento contenuto nel verbale unico determina già i presupposti per un recupero contributivo e risulta, pertanto, già nel concreto, un atto pregiudizievole e impugnabile esperendo un’azione di accertamento negativo.
Infatti, “senza necessità di esperire ulteriori accertamenti e sulla sola base del verbale, gli Enti previdenziali ben possono procedere alla emissione di atti esecutivi circa il recupero dei contributi omessi. Tale circostanza espone l’impresa alla concreta possibilità di subire il recupero e pone l’impresa in una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, con tutto ciò che ne consegue in tema di presupposti per partecipare a gare d’appalto”.

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