ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Rider che consegnano senza mezzi di trasporto con tutela INAIL

Gli oneri per l’assicurazione sono a esclusivo carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, ciò che varia è l’imponibile contributivo

/ Giada GIANOLA

Sabato, 5 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la circolare n. 40 pubblicata ieri, l’INAIL ha approfondito i profili assicurativi che interessano i ciclo fattorini mediante piattaforme digitali.

L’Istituto, in particolare, nel riassumere il contenuto della circolare ministeriale n. 9/2025 – con cui sono state sintetizzate le principali caratteristiche dei rapporti di lavoro tramite piattaforme digitali e, in particolare, dei rider (si veda “Rider etero organizzati da iscrivere nell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS” del 19 aprile 2025) – ha fornito alcune precisazioni riguardanti i profili assicurativi di competenza dell’INAIL.

Il Ministero del Lavoro, con l’indicata circolare, aveva evidenziato come la prestazione resa dai lavoratori tramite piattaforme digitali, compresi i ciclo fattorini, potesse qualificarsi, a seconda delle concrete modalità di svolgimento, come lavoro autonomo, oppure come lavoro subordinato o collaborazione etero organizzata ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 81/2015.

Alla luce di ciò, in merito ai profili prevenzionali e assicurativi ai fini INAIL, si era precisato che in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale la tutela è identica, e che in presenza di rapporti di lavoro autonomo non genuini l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ha effetto esclusivamente ai fini dell’imponibile retributivo da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dall’impresa titolare della piattaforma digitale (impresa committente).

L’INAIL, prendendo spunto da tale considerazione, ha sottolineato che sussistono delle differenze in relazione al predetto imponibile, fermo restando che in tutte le indicate ipotesi di rapporto gli oneri per l’assicurazione sono a esclusivo carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale.

Pertanto, se ricorre un rapporto di lavoro autonomo si applica l’art. 47-septies del DLgs. 81/2015 e la retribuzione imponibile ai fini della determinazione dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività (art. 47-septies comma 1 del DLgs. 81/2015).

Se ricorre una collaborazione etero organizzata si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato. I premi assicurativi devono essere determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere. Si precisa che in caso di applicazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 81/2015 i premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l’imponibile previsto per i parasubordinati).

In caso di rapporto di lavoro subordinato, l’INAIL ricorda che la retribuzione imponibile per la generalità dei lavori dipendenti è la retribuzione effettiva che non può essere inferiore al c.d. minimale contrattuale e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT (c.d. minimale di retribuzione giornaliera).

Con la nota in commento, infine, l’INAIL conferma le istruzioni rese con la nota n. 866/2020, con cui aveva fornito le prime istruzioni operative in relazione alla copertura assicurativa dei rider autonomi.
Si conferma dunque che tali lavoratori sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal DPR 1124/65 a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 47-bis fa espresso riferimento ai “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore” di cui all’art. 47 comma 2 lett. a) del DLgs. 285/92, attraverso piattaforme anche digitali, l’INAIL, richiamando la pronuncia del Tribunale di Milano n. 2915/2024, evidenzia che per le ipotesi di attività di consegna senza mezzi di trasporto e con automobili si è ritenuto che rientrassero nell’ambito applicativo dell’art. 47-septies e che il riferimento contenuto nell’art. 47-bis “valesse soltanto a individuare la tipologia standard di rider”.

Pertanto, considerato che il premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, i premi ordinari sono determinati applicando la voce 0721 se l’attività di consegna è effettuata a piedi o con velocipedi e veicoli a motore ex comma 2 lett. a) dell’art. 47 del codice della strada, e applicando la voce 9121 (trasporto di merci e trasporti postali) se effettuata con altri tipi di veicoli a motore.

TORNA SU