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Lo status di merce unionale dell’imbarcazione acquistata «ante Brexit» dev’essere provato

/ REDAZIONE

Sabato, 15 gennaio 2022

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Nella risposta a interpello n. 26 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo proprietario di un’imbarcazione da diporto, battente bandiera britannica, non era tenuto ad espletare gli adempimenti doganali e IVA propri di un extraunionale, qualora sia dimostrato che, alla data del 1° gennaio 2021, la stessa si trovasse all’interno delle acque territoriali doganali dell’Ue.

Nel caso in esame, la società istante aveva acquistato da un privato residente nel Regno Unito, nel periodo “ante Brexit”, un’imbarcazione iscritta nel Register of British Ship Part III, ossia nella sezione riservata a quelle per cui era già stata assolta l’IVA; l’imbarcazione staziona nelle acque territoriali italiane, ove – su impulso della Capitaneria di Porto – è stato compilato il “costituto in arrivo per il naviglio da diporto” inerente alle imbarcazioni extra-Ue, per l’applicazione del regime doganale di c.d. ammissione temporanea.

Riprendendo i chiarimenti resi dalla Commissione europea nella risposta n. 49 (“Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK’s withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union”), l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che le unità da diporto battenti bandiera britannica che, al 1° gennaio 2021, si trovavano nelle acque territoriali doganali dell’Ue mantengono lo status di merce unionale, diversamente da quelle che, alla predetta data, erano stazionate nel territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, che, invece, hanno perso il loro status di merce unionale. In quest’ultimo caso, l’unità da diporto può comunque essere reintrodotta nell’Ue in libera circolazione in esenzione da dazi all’importazione se ricorrono le condizioni di cui all’art. 203 del Regolamento (Ue) n. 952/2013; in difetto, al rientro nelle acque territoriali comunitarie, essa può essere vincolata al suddetto regime di ammissione temporanea.

Pertanto, si è ritenuto che, nella fattispecie considerata, non occorra assolvere gli adempimenti relativi ai beni extra-Ue nell’ipotesi in cui possano essere fornite prove documentali (es. la dichiarazione del porto di ormeggio) che, al 1° gennaio 2021, l’imbarcazione era stazionata all’interno delle acque territoriali doganali dell’Ue.

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