L’elemento soggettivo tutela la «testa di legno» dalle distrazioni del gestore di fatto
Analogo ragionamento è da elaborare per la bancarotta fraudolenta documentale
Per configurare la responsabilità dell’amministratore di diritto per concorso nelle distrazioni perpetrate dall’amministratore di fatto, si fa leva, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, sull’art. 40 comma 2 c.p. – ai sensi del quale, il non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo – e sulle previsioni del codice civile che lo riempiono di contenuto (cfr. in particolare l’art. 2392 c.c.).
Quanto al profilo soggettivo, invece, sovente si ritrova l’affermazione secondo la quale per integrare il dolo del primo sarebbe sufficiente la “generica consapevolezza” che il secondo compia una delle condotte indicate nell’art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, senza che sia necessario che tale consapevolezza ...
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