Gestione di fatto solo se continua e protratta nel tempo
Tra i vari amministratori, anche di fatto, vige il regime dalla responsabilità solidale
L’ordinanza n. 1516 della Cassazione, depositata ieri, ricapitola taluni interessanti aspetti della responsabilità degli amministratori (di fatto) delle società (nella specie, in particolare, si trattava di una srl).
Innanzitutto, appare opportuno ricordare come la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali sia applicabile anche a coloro i quali si ingeriscano nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto (cfr. Cass. nn. 6719/2008 e 2586/2014).
L’amministratore di fatto di una società di capitali, seppure privo di un’investitura formale, esercita, sotto il profilo sostanziale, nell’ambito sociale, un’influenza ...
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