Nuovi valori limite della congruità applicabili solo a interventi di efficienza energetica
Il decreto del MITE interviene su tutte le «categorie di beni» che confluiscono in tali interventi agevolati con l’ecobonus o il superbonus
Pur con qualche giorno di ritardo rispetto al termine del 9 febbraio 2022, fissato dal comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, nella giornata di ieri è stato approvato il decreto del Ministro della Transizione ecologica recante i “valori massimi” cui bisogna fare riferimento, “per talune categorie di beni”, ai fini del rilascio delle attestazioni di congruità delle spese agevolate con il superbonus, oppure, ancorché agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus, oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Giova anzitutto focalizzare l’attenzione sulla decorrenza dei nuovi “valori massimi”.
Ai sensi dell’art. 2 della bozza di decreto, i nuovi parametri troveranno ...
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