Contratto di mantenimento valido se aleatorio e con proporzione tra prestazioni
Sussistono tali elementi se la vitalizianda non aveva patologie e il valore del cespite era corrispondente all’entità delle spese occorrenti per l’assistenza
Il contratto di vitalizio assistenziale atipico (o contratto di mantenimento) con cui un soggetto attribuisce beni immobili di ingente valore ai vitaliziandi a fronte della prestazione di servizi assistenziali, è valido quando il rapporto è aleatorio e l’entità del cespite attribuito è sostanzialmente proporzionale al complesso delle prestazioni assistenziali fornite. Questo è il principio ricavabile dall’ordinanza n. 5363 della Cassazione, depositata ieri.
È utile ricordare che il contratto di mantenimento è un negozio atipico con cui una parte conferisce all’altra il diritto di esigere vita natural durante di essere mantenuta o assistita, quale corrispettivo della alienazione di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale.
In assenza di espressa disciplina normativa ...
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