ACCEDI
Mercoledì, 19 febbraio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

La mancanza del formato «nativo digitale» non causa l’inammissibilità

La giurisprudenza valorizza l’orientamento che ritiene l’irregolarità solo formale

/ Caterina MONTELEONE

Martedì, 26 aprile 2022

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con l’introduzione del processo telematico è stata prevista la regola secondo cui l’atto processuale utilizzato per la notifica e per il successivo deposito richiesto per la costituzione in giudizio deve essere in formato c.d. “nativo digitale”, il quale si ottiene trasformando il file contenente l’atto redatto utilizzando un qualsiasi programma di videoscrittura nel formato PDF/A-1A o PDF/A-1B, che deve poi essere firmato digitalmente.

Le caratteristiche richieste per la corretta predisposizione del file (trasformazione in formato PDF/A e successiva firma digitale) non possono essere rispettate nel caso in cui, ad esempio, l’atto processuale venga notificato a mezzo PEC, ma anziché essere in formato nativo digitale si utilizzi una scansione. In tal caso, ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU