La mancanza del formato «nativo digitale» non causa l’inammissibilità
La giurisprudenza valorizza l’orientamento che ritiene l’irregolarità solo formale
Con l’introduzione del processo telematico è stata prevista la regola secondo cui l’atto processuale utilizzato per la notifica e per il successivo deposito richiesto per la costituzione in giudizio deve essere in formato c.d. “nativo digitale”, il quale si ottiene trasformando il file contenente l’atto redatto utilizzando un qualsiasi programma di videoscrittura nel formato PDF/A-1A o PDF/A-1B, che deve poi essere firmato digitalmente.
Le caratteristiche richieste per la corretta predisposizione del file (trasformazione in formato PDF/A e successiva firma digitale) non possono essere rispettate nel caso in cui, ad esempio, l’atto processuale venga notificato a mezzo PEC, ma anziché essere in formato nativo digitale si utilizzi una scansione. In tal caso, ...
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