Permuta ai fini IVA tra la cessione di materiali alluvionali e i servizi di disalveo
Mentre l’attività dell’ente pubblico non ha rilevanza IVA, gli interventi di disalveo delle ditte affidatarie vanno assoggettati all’aliquota ordinaria
La cessione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) effettuata da un Comune, in attuazione di un’ordinanza, a “compensazione” delle prestazioni di disalveo, consistenti nella rimozione dei predetti materiali da due corsi d’acqua, da parte delle ditte affidatarie del servizio, configura un’operazione “permutativa” ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72, nell’ambito della quale, mentre l’attività posta in essere dall’ente pubblico non assume rilevanza IVA per difetto del presupposto soggettivo, gli interventi di disalveo realizzati dalle ditte affidatarie devono essere assoggettati all’imposta con aliquota ordinaria.
Il chiarimento è reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 194 pubblicata ieri,
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